La.P.E.C. Laboratorio permanente per
l'Esame Incrociato e per il Giusto Proceso
LINEE GUIDA* PER L’ESAME INCROCIATO NEL GIUSTO PROCESSO
- La lista testimoniale deve contenere l’indicazione specifica delle circostanze oggetto dell’esame.
- La domanda vietata e non ammessa non può essere riproposta dalla parte che l’ha formulata, anche se correttamente riformulata.
- Nel caso in cui sia reiterata la formulazione di domande vietate, benché espressamente censurate, ovvero siano proposte opposizioni che suggeriscono la risposta alla persona esaminata, il giudice ammonisce la parte dandone atto a verbale.
- Ai periti e ai consulenti tecnici non è rivolto l’invito alla dichiarazione di impegno a dire la verità in merito alle valutazioni di loro competenza, se non limitatamente ai fatti direttamente appresi durante la loro attività.
- I periti e i consulenti tecnici possono partecipare ad ogni udienza del processo, sia prima che dopo il loro esame.
- Il giudice non può intervenire durante l’esame condotto dalle parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il giudice non può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.
- Prima di procedere all’esame diretto dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, il giudice deve indicare alle parti temi di prova che ritiene rilevanti e utili per la completezza dell’esame, anche per le iniziative che esse riterranno opportuno adottare.
* Testo così elaborato, a seguito dei lavori del convegno di Venezia del 5 e 6 marzo 2010, dalla Commissione composta da: Giovanni Canzio (Giudice), Bruno Cherchi (Pubblico Ministero) e Carmela Parziale (Avvocato).