DEONTOLOGIA E STRATEGIA DELL’ESAME INCROCIATO

Vademecum
I) LA DISCIPLINA

DOMANDE AMMESSE E VIETATE

Sono suggestive le domande che suggeriscono la risposta.
Le domande suggestive sono vietate nell’esame.
Le domande suggestive sono consentite soltanto nel controesame.

Sono nocive le domande che nuocciono alla sincerità della risposta. Sono sempre vietate le domande nocive.

Il giudice vigila affinché l’esame si svolga nel rispetto della persona e interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.

II) INDICAZIONI STRATEGICHE E REGOLE DEONTOLOGICHE

Il difensore agisce con prudenza, al fine di evitare risposte contrarie alla sua tesi.

Il difensore non può introdurre nel giudizio testimonianze o consulenze di cui conosca la falsità.

PRIMA DELL’ESAME

PM, DIFENSORI E GIUDICE

PM, Difensori e Giudice:
devono conoscere la disciplina normativa e le regole deontologiche sia

della magistratura che dell’avvocatura;
devono studiare gli atti processuali (disponibili in ragione delle

rispettive funzioni) nella loro interezza e non solo quelli relativi ai programmi delle singole udienze.

PM E DIFENSORI

PM e Difensori:
indicano le circostanze nella lista testimoniale;

inseriscono nella lista periti, consulenti e testimoni utili, anche se già indicati da altre parti;

non chiedono, in sede di ammissione delle prove, il controesame dei testi, periti e consulenti avversari, perché previsto per legge; predispongono le domande più importanti, eventualmente

modificandole a seconda dell’andamento dell’esame;
non preparano i testimoni con indicazioni o suggerimenti sul

contenuto del loro esame.

I DIFENSORI

Il Difensore:
effettua nel proprio studio il primo esame (e spesso il “controesame”)

dell’assistito, alla ricerca di elementi difensivi e in particolare di

eventuali testimoni a discarico;
valuta l’opportunità di svolgere indagini difensive, anche per verificare

l’utilità dei testimoni;
non produce la documentazione delle indagini difensive relative alla

prova dichiarativa, a meno che non intenda chiedere l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato oppure intenda scongiurare una misura cautelare o chiederne la revoca o il riesame;

nell’interesse della persona offesa, può produrre la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa a corredo della denuncia/querela o anche successivamente;

se l’esame dei testi, periti e consulenti indicati nella sua lista è chiesto dalla parte avversaria, valuta l’opportunità di non chiedere la loro ammissione (a meno che le circostanze siano difformi), sì da poterli controesaminare.

IL PM

Il PM:
chiede l’ammissione dei testi, periti e consulenti necessari per

sostenere la sua tesi, evitando di inserire quelli che, superflui per la strategia dell’accusa, appesantirebbero il dibattimento; procede personalmente alla redazione della lista, o verifica quella predisposta dai suoi collaboratori

IL GIUDICE

Il Giudice:
ammette le richieste di prova testimoniale e peritale solo se la lista è

sufficientemente circostanziata;
non consente introduzioni illegittime di dati nel fascicolo del

dibattimento, neppure se contenuti in atti complessi che siano

solo in parte utilizzabili;
non formula domande suggestive.

DURANTE L’ESAME

IL PM E I DIFENSORI

PM e Difensori:
rispettano le funzioni degli altri soggetti processuali, l’imputato e la

persona da esaminare;
si rivolgono con garbo e compostezza nei confronti sia dell’esaminato

sia dell’avversario e del giudice, senza rinunciare all’incisività delle domande;

formulano domande brevi, dirette ed essenziali, senza superflue introduzioni;

non prestano il consenso all’inversione dell’ordine probatorio qualora ciò contrasti con la propria strategia;

esaminano i propri testi e consulenti secondo le eventuali strategie, non in base alla casuale presenza in aula;

prestano il consenso all’acquisizione delle s.i.t. e della relazione di perizia o di consulenza rinunciando all’esame, se ciò risulta utile alla propria posizione o strategia processuale;

procedono all’esame stando in piedi e in toga;
chiedono la presenza in aula del consulente, nonché preparano con lo

stesso il suo esame e quello del perito, oltre al controesame del

CT avversario;
non continuano a proporre domande suggestive se oggetto di

opposizione;
non propongono opposizioni meramente “accademiche” e inutili, né

suggestive;
si oppongono, sempre che siano dannose per la propria strategia, alle

domande vietate anche se formulate dal giudice e alla loro

riformulazione ad opera dello stesso esaminatore;interloquiscono sulle opposizioni senza sovrapporsi ed evitando di

entrare in polemica;
rilevano le contraddizioni del teste ostile, pur nel rispetto della

persona;
formulano le proprie opposizioni in modo chiaro e diretto, se del caso

formalizzando a verbale le relative eccezioni;
in particolare fanno opposizione alla formulazione di domande

suggestive e – se le relative risposte sono state ritenute decisive dal giudice nella motivazione della sentenza – impugnano l’ordinanza di rigetto dell’opposizione.

I DIFENSORI

Il difensore ordinariamente evita le domande di cui non è in grado di prevedere le risposte.

IL GIUDICE

Il giudice:
non vieta ai CC.TT. di assistere all’udienza prima e dopo il loro esame

e non ne chiede il “giuramento”, se non limitatamente alle

circostanze di fatto su cui essi debbano riferire;
non ammette domande suggestive, specie nell’opposizione della parte avversaria, né le formula;

non consente la riformulazione della domanda vietata alla stessa parte che l’ha formulata;

non consente la reiterazione di domande vietate e di opposizioni suggestive, ammonendo e dando atto a verbale della scorrettezza;

non s’intromette durante l’esame delle parti formulando proprie domande fuori dai casi previsti dalla legge;

dispone l’allontanamento momentaneo della persona esaminata, se richiesto da una parte che intenda illustrare liberamente le ragioni di una o più domande o dell’opposizione;

non consente domande proposte dalle parti in violazione dell’ordine previsto per legge;

non formula domande ex art. 506, comma 2, c.p.p. prima di aver invitato le parti ad approfondire i temi di prova ritenuti rilevanti, ex art. 506, comma 1 c.p.p.

IL CONTROESAME

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI

PM e Difensori:
procedono al controesame solo se effettivamente necessario per le

rispettive strategie;
verificano l’attendibilità della persona esaminata anche a mezzo di

domande suggestive;
non introducono temi nuovi, a meno che non siano giustificati dalla

verifica dell’attendibilità della persona esaminata.

IL RIESAME

PM e Difensori:
si oppongono al riesame da parte di chi non ha chiesto l’esame;

non formulano domande su temi che non siano stati trattati durante l’esame o il controesame;

DOMANDE CONCLUSIVE DELLE PARTI DOPO IL GIUDICE

PM e Difensori formulano soltanto domande connesse a quelle formulate dal giudice

L’AUDIZIONE/ESAME DEL MINORE

È necessario avvalersi sempre di un consulente
L’audizione del minore si richiede il più presto possibile, evitando la

moltiplicazione delle audizioni